
I profili giuridici emersi dopo la puntata di Falsissimo
La vicenda assume una rilevanza particolare anche alla luce del passato giudiziario di Fabrizio Corona, noto al grande pubblico per numerosi procedimenti penali che lo hanno visto protagonista nel corso degli anni. Proprio questa storia personale contribuisce a rendere ancora più delicato il quadro, alimentando le domande su quali potrebbero essere gli sviluppi concreti a seguito della pubblicazione di materiale così sensibile e, in molti casi, riferito alla sfera privata di terzi.
Per inquadrare i rischi legali, sono arrivate le analisi di diversi esperti citati da Biccy, tra cui l’avvocato Simone Aliprandi, specializzato in diritto della comunicazione e delle nuove tecnologie. Secondo la sua valutazione, il terreno su cui Corona sta operando è «estremamente scivoloso», poiché intreccia il diritto di cronaca, la tutela della reputazione, la riservatezza dei dati personali e l’uso di contenuti digitali in un contesto di comunicazione di massa.
L’avvocato sottolinea come, in un simile contesto, le strade a disposizione di Alfonso Signorini siano principalmente due: «Signorini potrebbe agire penalmente per diffamazione o in sede civile». Le due possibili iniziative, tuttavia, non producono lo stesso tipo di effetti. Un’azione penale per diffamazione potrebbe comportare un’ulteriore esposizione mediatica dei fatti, con la necessità di acquisire e valutare gran parte dei contenuti contestati all’interno di un procedimento pubblico.
Un percorso alternativo potrebbe invece essere l’avvio di una causa civile per il risarcimento dei danni alla reputazione o la presentazione di un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per presunto trattamento illecito di dati. In questo caso, il perimetro del giudizio resterebbe maggiormente circoscritto alle parti e alla documentazione prodotta, con un’esposizione mediatica tendenzialmente più contenuta rispetto a un procedimento penale.

Diffamazione, privacy e pubblicazione delle chat private
Uno degli aspetti più delicati della vicenda riguarda il modo in cui sono state rese pubbliche le conversazioni private e gli altri materiali personali. L’attenzione degli esperti non si concentra solo sulla veridicità delle chat, ma anche sulle modalità di divulgazione e sul linguaggio utilizzato nella narrazione. Secondo le ricostruzioni riportate, Corona avrebbe utilizzato espressioni molto dure e comparazioni pesanti, pur in assenza – almeno al momento – di denunce formali da parte degli ex concorrenti o di altri personaggi citati rispetto alla figura di Signorini.
Da quanto emerge, infatti, non risulta che ex partecipanti ai programmi o altri volti noti abbiano, fino ad ora, sporto querela diretta nei confronti del conduttore televisivo per vicende correlate al contenuto di “Il Prezzo del Potere”. Questo elemento viene considerato rilevante nella valutazione complessiva del rischio legale, poiché l’assenza di accuse formali potrebbe incidere sull’interpretazione di alcune affermazioni e sull’eventuale configurabilità del reato di diffamazione.
Dal canto suo, Fabrizio Corona rivendica di agire nell’esercizio del diritto di cronaca. «Facciamo libera informazione, non ci sono vendette», ha scritto sui social. In base ai principi giuridici consolidati, però, il diritto di cronaca è legittimo soltanto se vengono rispettati alcuni requisiti fondamentali: verità sostanziale dei fatti narrati (anche putativa, se fondata su una diligente verifica delle fonti), interesse pubblico alla conoscenza della notizia e forma espositiva corretta, non inutilmente lesiva della dignità delle persone coinvolte.
Su questo punto, le analisi legali richiamano un ulteriore elemento: chi pubblica contenuti di questo tipo «dovrà dimostrare che le chat sono autentiche e che non siano state divulgate in modo inutilmente denigratorio». Ciò significa che, in un eventuale procedimento, potrebbe essere necessario ricostruire l’origine dei materiali, il modo in cui sono stati ottenuti, le modalità di selezione delle parti rese pubbliche e il contesto in cui tali dati sono stati inseriti nella narrazione del format.
Il ruolo del diritto alla riservatezza
Oltre al tema della diffamazione, il caso tocca da vicino la disciplina sulla privacy e sul trattamento dei dati personali. La diffusione di chat, immagini e audio che contengono conversazioni tra privati può infatti integrare profili di illiceità se non avviene nel rispetto delle norme previste dal Regolamento europeo (GDPR) e dal Codice Privacy italiano. In particolare, l’utilizzo di contenuti che rivelano aspetti della vita privata di persone riconoscibili viene valutato alla luce del principio di necessità, proporzionalità e pertinenza rispetto alla finalità informativa dichiarata.
In situazioni come questa, uno strumento a disposizione delle persone citate o riconoscibili nei materiali diffusi è il reclamo all’Autorità Garante, che può intervenire ordinando la limitazione o la cessazione di determinati trattamenti, oltre a poter irrogare sanzioni amministrative. Sul piano civilistico, chi ritiene di aver subito una lesione alla propria sfera personale può inoltre agire per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, legati alla compromissione della reputazione o alla violazione della riservatezza.
La pubblicazione di contenuti digitali in un format come Falsissimo viene quindi esaminata anche tenendo conto della loro permanenza online, della facilità di condivisione attraverso i social network e della capacità di raggiungere, in tempi molto rapidi, un numero elevatissimo di utenti. Questi fattori amplificano gli effetti di un’eventuale lesione e incidono sulla valutazione complessiva del danno.
Un ulteriore profilo riguarda la possibile responsabilità dei soggetti che gestiscono le piattaforme di distribuzione dei contenuti, qualora venisse contestata la presenza di materiali ritenuti diffamatori o lesivi della privacy. In tali casi, possono entrare in gioco procedure di rimozione o oscuramento dei contenuti, richieste formali, diffide e, nei casi più gravi, provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
L’ipotesi di un accordo privato e gli scenari futuri
Tra le possibili evoluzioni del caso viene presa in considerazione anche un’ipotesi meno visibile al grande pubblico ma frequente in situazioni simili: la possibilità di una transazione privata tra le parti coinvolte. «Un accordo economico potrebbe chiudere tutto», ha osservato l’avvocato Simone Aliprandi, ricordando come tali intese siano spesso regolate da clausole di riservatezza che impediscono di renderne noti i contenuti all’esterno.
In concreto, un’intesa di questo tipo potrebbe prevedere la rinuncia ad azioni legali in cambio di un risarcimento e, eventualmente, di impegni specifici sulla gestione futura dei contenuti già pubblicati o di quelli ancora inediti. La scelta di adottare una soluzione negoziale dipende però dalla strategia difensiva delle parti, dalle valutazioni d’immagine e dai possibili effetti di un processo pubblico sulla loro reputazione.
Molto, secondo gli osservatori, dipenderà anche dalle eventuali nuove puntate annunciate o da ulteriori contenuti che potrebbero uscire in futuro all’interno del medesimo format. Se dovessero essere diffusi nuovi materiali o ulteriori accuse, il quadro potrebbe cambiare rapidamente, incidendo sulle decisioni di Signorini e dei suoi legali circa l’opportunità di procedere in via giudiziaria.
Per il momento, la vicenda si colloca in una fase di attesa, in cui le dichiarazioni pubbliche sono state affiancate dall’attività, più riservata, degli avvocati. Saranno le mosse delle prossime settimane a chiarire se il caso rimarrà confinato principalmente sul piano mediatico o se troverà un seguito concreto nelle aula dei tribunali, tra procedimenti per diffamazione, domande risarcitorie e possibili interventi in materia di privacy.