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Garlasco, cosa succede alla cugina di Chiara Poggi

Garlasco, "Le Iene" condannate per diffamazione su Stefania Cappa: cosa stabilisce la sentenza

I contenuti contestati del servizio e i limiti della ricostruzione giornalistica

Il servizio televisivo al centro del procedimento penale è andato in onda nel maggio 2022 e si inserisce nel filone di approfondimenti che, nel corso degli anni, hanno ripercorso gli sviluppi del processo per l’omicidio di Chiara Poggi, condotto a carico di Alberto Stasi fino alla condanna definitiva. Secondo il Tribunale di Milano, alcuni passaggi del servizio avrebbero però oltrepassato il perimetro della ricostruzione giornalistica, suggerendo ipotesi e collegamenti non sorretti da adeguati riscontri, con effetti pregiudizievoli per l’immagine di una persona estranea al procedimento.

La decisione del Tribunale di Milano sul caso Garlasco

Nelle motivazioni della sentenza riportate dal Fatto Quotidiano, la giudice della terza sezione penale di Milano, Sara Faldini, analizza nel dettaglio il contenuto del servizio televisivo oggetto di contestazione. Secondo quanto riportato nel provvedimento, risulta «evidente» che, attraverso il montaggio, la scelta delle testimonianze e l’impostazione complessiva del racconto, si finisse con l’insinuare che Stefania Cappa potesse aver avuto un ruolo nell’omicidio di Chiara Poggi, pur non dichiarandolo in modo esplicito come obiettivo del servizio.

La sentenza sottolinea che il programma, pur richiamando elementi già emersi in precedenti fasi del procedimento, avrebbe lasciato intendere che nel corso delle indagini e dei processi fossero state «tralasciate, forse anche dolosamente, delle dichiarazioni centrali all’accertamento della verità». Questa rappresentazione, secondo il Tribunale, avrebbe contribuito a generare nel pubblico l’idea di una possibile responsabilità o comunque di un coinvolgimento di Stefania Cappa, senza che tali suggestioni trovassero fondamento in elementi probatori riconosciuti dall’autorità giudiziaria.

Proprio per questo intreccio tra ricostruzione dei fatti e allusione a ipotesi alternative, la condanna per diffamazione assume un significato che va oltre il mero profilo sanzionatorio. La decisione viene letta come un intervento volto a ristabilire un confine chiaro tra le risultanze dei processi e la narrazione mediatica, ricordando che le ipotesi prive di solido riscontro non possono essere presentate al pubblico come possibili “verità parallele”, soprattutto quando incidono sulla dignità di persone non imputate.

Fotografia collegata alle figure di Alberto Stasi e Andrea Sempio nel contesto del caso Garlasco

Il ruolo delle dichiarazioni di Muschitta e il profilo diffamatorio

Un passaggio centrale della decisione riguarda la qualificazione dei fatti come diffamazione aggravata. La giudice Faldini evidenzia che l’aspetto ritenuto più rilevante è l’aver «insinuato nel corso dello speciale» che Stefania Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, «potesse essere coinvolta nell’omicidio», facendo leva in particolare sul richiamo alle dichiarazioni rese in passato da Marco Muschitta. Tali dichiarazioni, peraltro, erano già state oggetto di approfondita valutazione nel procedimento a carico di Alberto Stasi.

Il Tribunale ricorda che l’«assoluta inattendibilità» delle parole di Muschitta era stata messa in evidenza dal gup di Vigevano nella sentenza del 2009, con cui Stasi era stato inizialmente assolto. Già in quella sede si era evidenziato come il racconto del tecnico del gas non presentasse i requisiti minimi di credibilità e coerenza per poter assumere rilievo nel quadro probatorio. Nonostante ciò, nel servizio televisivo tali dichiarazioni sarebbero state riproposte e valorizzate, senza una chiara rappresentazione delle valutazioni negative espresse in sede giudiziaria.

La giudice osserva che questo modo di presentare i fatti avrebbe contribuito a una rappresentazione parziale della vicenda, suscettibile di alimentare dubbi sull’estraneità di Stefania Cappa, pur in assenza di elementi oggettivi a suo carico. Il riconoscimento dell’offesa alla reputazione, pertanto, si collega sia al contenuto oggettivo del servizio sia al contesto in cui esso è stato diffuso, ossia un caso di cronaca nera molto noto, caratterizzato da forte esposizione mediatica e da una lunga storia processuale.

Immagine delle gemelle Cappa, cugine di Chiara Poggi

Sanzioni, risarcimento e limiti del processo per diffamazione

Sotto il profilo strettamente sanzionatorio, l’autore e il conduttore dello speciale trasmesso nel maggio 2022 sono stati condannati al pagamento di una multa di 500 euro ciascuno. A ciò si aggiunge la condanna al risarcimento in favore di Stefania Cappa, costituitasi parte civile nel procedimento con l’assistenza degli avvocati Gabriele Casartelli e Matteo Bandello. La sentenza dispone una provvisionale di 10mila euro, a titolo di ristoro immediato del danno all’immagine e alla dignità personale provocato dalla diffusione del servizio.

Nelle motivazioni, il Tribunale chiarisce inoltre che «non è certamente possibile in questa sede» affrontare «l’estrema complessità della vicenda giuridica relativa all’omicidio di Chiara Poggi». Il processo per diffamazione ha infatti un oggetto limitato: non mira a riconsiderare il quadro probatorio dell’omicidio, né a rimettere in discussione le sentenze definitive riguardanti Alberto Stasi. L’attenzione della giudice resta circoscritta alla verifica della legittimità del contenuto del servizio televisivo e delle modalità con cui esso è stato presentato al pubblico.

In questo senso, la decisione non interviene sulla responsabilità penale per il delitto di Garlasco, ma definisce i confini entro cui si può muovere l’informazione quando tratta casi già definiti dalla magistratura o, comunque, caratterizzati da procedimenti particolarmente articolati. Il riferimento alla complessità della vicenda giudiziaria serve a ribadire che valutazioni e giudizi sulla gestione delle indagini o sui processi devono essere espressi nel rispetto del quadro probatorio stabilito dalle corti.

La pronuncia evidenzia anche che l’eco mediatica del caso e la notorietà del programma televisivo amplificano l’impatto delle affermazioni diffuse, rendendo ancora più stringente l’esigenza di accuratezza, completezza e prudenza nel riportare fatti, testimonianze e valutazioni. In tale prospettiva, il riconoscimento della diffamazione aggravata assume il significato di un monito verso l’uso di ricostruzioni suggestive in assenza di un’adeguata contestualizzazione delle fonti.

Riapertura delle indagini, procedimento su Stasi e limiti del giudizio in corso

Un ulteriore profilo affrontato dalla sentenza riguarda il tema della riapertura delle indagini sul caso di Garlasco e delle successive iscrizioni nel registro degli indagati. La giudice Faldini ricorda che la recente attività investigativa, culminata con la nuova iscrizione di Andrea Sempio, così come le «rilevate e notorie criticità» del procedimento che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, «esulano dall’oggetto» del processo per diffamazione. Ciò significa che tali aspetti non sono stati valutati nel merito in questa sede, poiché non rientrano nella competenza del giudizio in corso.

La precisazione mira a evitare sovrapposizioni tra piani differenti: da un lato, quello delle indagini e dei processi penali sull’omicidio di Chiara Poggi; dall’altro, quello della responsabilità per le modalità con cui tali vicende sono state raccontate e rielaborate in un programma televisivo di approfondimento. Il procedimento per diffamazione, dunque, non rivaluta prove, perizie o testimonianze legate all’omicidio, ma verifica esclusivamente se la ricostruzione proposta nel servizio sia compatibile con il rispetto dei diritti della persona coinvolta.

Questa distinzione è fondamentale per comprendere la portata della sentenza: il Tribunale non entra nel merito delle ipotesi investigative relative a Sempio, né delle critiche sollevate nel tempo sulla gestione dell’inchiesta e sui diversi gradi di giudizio che hanno interessato Stasi. Ogni valutazione circa eventuali nuovi elementi di prova resta affidata agli inquirenti competenti e agli organi giudiziari che dovessero essere chiamati a pronunciarsi nel caso di futuri sviluppi processuali.

In tale contesto, il provvedimento di condanna per diffamazione viene inquadrato come un atto autonomo rispetto all’evoluzione della vicenda penale principale, pur essendone inevitabilmente influenzato sul piano fattuale e cronologico. La sentenza, infatti, richiama il clima di forte attenzione pubblica che circonda tuttora il caso Garlasco, ma ribadisce che le valutazioni giuridiche sul contenuto del servizio televisivo devono rimanere ancorate ai principi generali in materia di tutela della reputazione e di esercizio del diritto di cronaca.

L’imputazione a carico di Festinese e De Giuseppe

Secondo il capo di imputazione, Riccardo Festinese, «quale autore», e Alessandro De Giuseppe, «quale conduttore», avrebbero «offeso la reputazione» di Stefania Cappa «insinuando un suo coinvolgimento nell’omicidio», soprattutto attraverso la scelta di riproporre le dichiarazioni di Marco Muschitta e di accreditarle nel contesto del servizio, «sebbene ritrattate», senza fornire al pubblico tutti gli elementi necessari per valutarne l’effettivo peso processuale.

La sentenza rileva che il programma non ha chiarito in modo adeguato che tali dichiarazioni erano state considerate inutilizzabili dagli inquirenti e giudicate irrilevanti nelle sentenze riguardanti Alberto Stasi. L’omissione di queste precisazioni, unita all’assetto complessivo del racconto e ai richiami alla riapertura delle indagini, ha indotto il Tribunale a ritenere che il servizio abbia presentato una ricostruzione incompleta dei fatti, suscettibile di orientare lo spettatore verso conclusioni fuorvianti sulla posizione di Stefania Cappa.

In particolare, la giudice sottolinea che, quando si fa riferimento a persone non formalmente imputate in un procedimento penale, l’uso di dichiarazioni già screditate in sede processuale richiede una contestualizzazione particolarmente attenta. Nel caso specifico, la mancanza di un’esplicita spiegazione sulla valutazione negativa delle affermazioni di Muschitta ha finito per conferirgli un rilievo che non trovava riscontro negli atti giudiziari, con un impatto negativo sulla reputazione della persona evocata nel servizio.

Il Tribunale considera inoltre rilevante la capacità di penetrazione del mezzo televisivo e la forza persuasiva di un programma a larga diffusione come “Le Iene”. La combinazione tra narrazione, immagini, interviste e commenti costituisce un contesto comunicativo che può accrescere la credibilità percepita dei contenuti proposti, rendendo ancora più grave l’effetto diffamatorio quando le informazioni risultano incomplete o fuorvianti.

Le dichiarazioni di Muschitta e la loro irrilevanza probatoria

Nel ricostruire il profilo delle dichiarazioni rese da Marco Muschitta, la sentenza ricorda che l’uomo, tecnico del gas, aveva affermato di aver notato, la mattina dell’omicidio, una ragazza bionda allontanarsi in bicicletta dalla villetta di via Pascoli con un attrezzo in mano. Successivamente, Muschitta aveva però ritrattato integralmente quanto detto, determinando la perdita di ogni attendibilità del suo racconto. Gli atti del processo a carico di Stasi, ricorda la giudice, non attribuiscono alcun peso alle sue parole.

Le decisioni giudiziarie sul caso Stasi, sottolinea la sentenza di Milano, «nemmeno analizzano le dichiarazioni di Muschitta», proprio a conferma della loro irrilevanza probatoria. Ciò significa che gli organi giudicanti, nelle varie fasi del processo, hanno ritenuto tali affermazioni inutili ai fini della ricostruzione dei fatti, tanto da non dedicarvi alcuna valutazione approfondita nelle motivazioni delle sentenze.

Secondo il Tribunale, il servizio televisivo avrebbe invece riproposto queste dichiarazioni senza dare adeguato rilievo alla loro inutilizzabilità e alla ritrattazione intervenuta, lasciando così intendere che potessero ancora costituire un indizio significativo nel quadro dell’omicidio di Chiara Poggi. Tale impostazione, priva di una chiara spiegazione del contesto giudiziario, avrebbe contribuito a costruire un nesso suggestivo tra quanto riferito da Muschitta e la figura di Stefania Cappa.

Questo scarto tra la realtà processuale e la rappresentazione mediatica costituisce uno degli elementi su cui si fonda il giudizio di diffamazione: la mancata indicazione dell’irrilevanza probatoria delle dichiarazioni e della loro ritrattazione è stata valutata come un’omissione idonea a incidere in modo significativo sulla percezione del pubblico, alimentando sospetti e dubbi privi di base giuridica.

Le nuove testimonianze e i possibili sviluppi investigativi

Parallelamente alla pubblicazione della sentenza, la puntata della trasmissione andata in onda ieri sera ha presentato due «testimonianze completamente nuove». Secondo quanto riportato, tali dichiarazioni riguarderebbero il passaggio, la mattina del 13 agosto 2007, di Mariarosa Cappa o di una delle sue figlie nei pressi dell’abitazione della famiglia Poggi. Si tratta di racconti che, qualora confermati e ritenuti attendibili, potrebbero essere sottoposti alla valutazione degli inquirenti competenti.

Spetterà alla Procura della Repubblica di Pavia, che attualmente vede Andrea Sempio come unico indagato, stabilire se questi nuovi elementi possano avere un rilievo nella ricostruzione dei fatti o incidere sull’orientamento delle indagini. Al momento, non risultano decisioni definitive in merito all’utilizzabilità e all’effettivo peso probatorio delle testimonianze emerse in televisione, che dovranno essere eventualmente vagliate con gli strumenti tipici del procedimento penale.

La presentazione di queste nuove versioni dei fatti rappresenta un ulteriore capitolo mediatico di una vicenda che, nonostante il tempo trascorso e la presenza di una condanna definitiva per l’omicidio, continua a generare sviluppi, interrogativi e approfondimenti. Il rapporto tra inchieste giornalistiche e accertamenti giudiziari rimane così al centro dell’attenzione, soprattutto nei casi in cui nuove testimonianze o elementi documentali vengono portati alla luce attraverso programmi televisivi.

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