Social. Caso Yara Gambirasio, la difesa di Massimo Bossetti può accedere ai reperti. L’omicidio di Yara Gambirasio è un caso di cronaca nera che ha visto vittima una ragazza di 13 anni, scomparsa il 26 novembre 2010 e ritrovata assassinata il 26 febbraio 2011. Il relativo procedimento giudiziario si è concluso il 12 ottobre 2018 con la condanna definitiva all’ergastolo di Massimo Giuseppe Bossetti, muratore di Mapello, il cui movente sarebbe stato un’aggressione sessuale. In queste ore però sembra essere giunta una novità interessante che potrebbe rimescolare le carte in tavola. (Continua a leggere dopo la foto)
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Caso Yara Gambirasio, la difesa di Massimo Bossetti può accedere ai reperti
I legali di Massimo Bossetti, in carcere con una condanna all’ergastolo in via definitiva per l’omicidio di Yara Gambirasio, hanno ottenuto il permesso di visionare reperti e Dna. Dopo risposte negative e numerosi rinvii, come riportato da Fanpage, l’autorizzazione per gli avvocati difensori era arrivato lo scorso maggio quando la Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso della difesa annullando con rinvio l’ordinanza del 21 novembre 2022 della Corte di Assise di Bergamo: il Tribunale infatti aveva sempre negato alla difesa il diritto di accedere ai reperti confiscati, compresi i campioni di Dna. Un via libera, però, che ha dei limiti per precisi da seguire. (Continua a leggere dopo la foto)
Cosa potranno fare gli avvocati
Il via libera all’osservazione da parte della difesa ai reperti però ha dei limiti: al momento infatti è permesso solo “l’accesso e la sola osservazione dei reperti, previa adozione di ogni cautela atta a garantire l’integrità dei medesimi, e con esclusione di ogni attività implicante interventi di altra natura, come anche di ogni attività, non importa se ripetibile o meno, che comporti il contatto fisico con gli oggetti”.
Per il procuratore Antonio Chiappani e la pm Ruggeri però ribadiscono un concetto: non dovrebbero essere permesse nuove analisi perché non esiste un quarto grado di giudizio e la condanna è già in via definitiva. A chiarire nel dettaglio è la Cassazione: “Eventuali attività ulteriori (…) potranno essere, se del caso, assentite all’esito della ricognizione e sulla base del verbale che la documenterà, ove la difesa, dando impulso ad un procedimento esecutivo distinto da quello odierno, avanzi specifica e corrispondente richiesta”.