Nel loro intervento, Tizzoni e Compagna chiariscono che il residuo di pena inferiore ai quattro anni consente l’accesso alle misure alternative previste dall’ordinamento, ma non modifica la natura della condanna definitiva.
«A noi interessa che le sentenze abbiano accertato la verità sull’omicidio di Chiara», aggiungono i legali, sottolineando come il tema del procedimento in corso non riguardi più la responsabilità penale, già definita, ma esclusivamente la fase di esecuzione della pena.
In questo contesto, la valutazione sul percorso rieducativo del detenuto spetta esclusivamente al tribunale competente. «Quanto al percorso rieducativo è appunto il Tribunale di Sorveglianza a doverlo stabilire», spiegano ancora gli avvocati della famiglia Poggi.
La decisione dei giudici arriva in un quadro in cui è stato espresso anche il parere favorevole della Procura generale di Milano, elemento che secondo gli osservatori potrebbe avere un peso nella valutazione finale.
Resta ora attesa per il provvedimento del Tribunale, che dovrà stabilire se concedere o meno la misura alternativa, chiudendo così la fase esecutiva del percorso detentivo di Stasi, senza alcuna incidenza sulla condanna ormai definitiva.