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Migranti, i tribunali italiani si ribellano: la “botta finale”

Procedure accelerate e valutazione individuale della domanda d’asilo

Ma la vicenda era tutt’altro che conclusa. Nella seconda parte del provvedimento, i giudici bolognesi hanno evidenziato che la storia personale del richiedente non sarebbe stata approfondita in modo adeguato, soprattutto rispetto al periodo trascorso in Kuwait.

La decisione segnala che sarebbero state necessarie “un’indagine molto più approfondita, rispetto a quella fatta”. Secondo il Tribunale, non sarebbero state rivolte domande abbastanza specifiche sulle condizioni lavorative subite dal giovane né sulle ragioni del suo allontanamento dal Bangladesh.

Si tratta di verifiche essenziali per stabilire se esistano rischi personali, anche nel caso di un cittadino proveniente da uno Stato considerato sicuro. Approfondimenti che, secondo i magistrati, sarebbero “Indagini incompatibili con la procedura prescelta”, cioè con un meccanismo costruito per arrivare rapidamente a una decisione.

Palermo, il reclamo sul provvedimento non tradotto

Un principio analogo è stato richiamato dal Tribunale di Palermo, chiamato a esaminare le procedure applicate ad alcuni giovani arrivati dall’Egitto, altro Paese compreso nell’elenco europeo. Uno di loro, dopo lo sbarco a Lampedusa, era stato trasferito a Villa Sikania, in provincia di Agrigento, con un obbligo di dimora.

Secondo quanto riferito, l’atto sarebbe stato consegnato senza una traduzione comprensibile. Una circostanza che avrebbe impedito al giovane di conoscere nel dettaglio le prescrizioni e gli orari previsti dal provvedimento.

“L’atto che gli è stato consegnato non era tradotto, non sapeva neanche in che orari poteva uscire e rientrare – aggiunge la legale –. Questo è un vizio che lede il diritto all’informativa legale e ha permesso di vincere il reclamo. Ma è interessante notare che il giudice sottolinea come il principio del paese sicuro di origine vada valutato caso per caso”, ha spiegato l’avvocata.

Trieste e le contestazioni sulle procedure di frontiera

A Trieste, infine, il Tribunale ha esaminato alcune posizioni di migranti arrivati lungo la rotta balcanica. Le contestazioni riguardano l’uso della procedura accelerata quando il territorio non era ancora stato formalmente designato dal ministero dell’Interno come area di frontiera o transito.

La designazione è stata disposta in seguito con un decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha incluso Trieste e altre 25 province. Restano però oggetto di ricorso le decisioni assunte prima di quel passaggio, quando il presupposto territoriale previsto dalle norme sarebbe mancato.

I giudici hanno inoltre richiamato la questione del confine con la Slovenia, Stato membro dell’Unione europea. Il confine italo-sloveno non rappresenta infatti “una frontiera esterna all’Unione europea”. Le pronunce di Bologna, Palermo e Trieste mostrano così che l’applicazione del nuovo Patto prosegue tra provvedimenti amministrativi, ricorsi e verifiche giudiziarie sulle garanzie individuali.

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